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Suicidio medicalmente assistito in Italia: requisiti, casi del 2026 e quadro in Campania

Differenze da eutanasia, rifiuto dei trattamenti e sedazione palliativa. Requisiti, casi del 2026 e quadro organizzativo in Campania, aggiornati al 28 agosto 2026.

Illustrazione editoriale di un colloquio clinico sul fine vita tra una professionista sanitaria e una persona assistita

Illustrazione editoriale del dialogo clinico sul fine vita; non rappresenta una procedura né una situazione reale.

Il suicidio medicalmente assistito è uno dei temi più complessi della medicina contemporanea. Coinvolge il diritto, la clinica, l’etica, l’organizzazione del Servizio sanitario e, soprattutto, l’esperienza concreta di persone che vivono una malattia irreversibile e una sofferenza percepita come intollerabile.

Per affrontarlo in modo responsabile occorre evitare due errori opposti: trasformare la richiesta in uno slogan ideologico oppure ridurla a un problema esclusivamente tecnico. Ogni domanda sul fine vita richiede ascolto, informazioni comprensibili, valutazione multidimensionale e protezione da pressioni o condizioni di abbandono. Non tutte le espressioni del desiderio di morire hanno lo stesso significato e non ogni domanda sul suicidio medicalmente assistito coincide con una crisi suicidaria acuta.

Questa guida descrive il quadro italiano aggiornato al 28 agosto 2026, con un approfondimento sulla Campania. Non contiene nomi di farmaci, dosaggi o indicazioni operative sull’atto: tali informazioni non sono necessarie per comprendere i diritti, le garanzie e le differenze cliniche essenziali.

In sintesi

  • In Italia non esiste ancora una legge organica che disciplini in modo completo il suicidio medicalmente assistito.
  • L’articolo 580 del Codice penale continua a punire, in via generale, l’aiuto al suicidio. La sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale ha però individuato una circoscritta area di non punibilità, sottoposta a condizioni cumulative e a specifiche garanzie.
  • La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute assolutamente intollerabili; deve essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli e dipendere da un trattamento di sostegno vitale già in corso oppure medicalmente indicato come necessario e rifiutato fin dall’origine.
  • Le condizioni e le modalità devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Le cure palliative devono essere integrate nel percorso, concretamente illustrate e accessibili; ciò non consente di imporre trattamenti senza consenso.
  • Il suicidio medicalmente assistito non è eutanasia: nel primo, l’atto finale è compiuto dalla persona; nell’eutanasia è compiuto da un altro soggetto.
  • Il rifiuto o l’interruzione di un trattamento e la sedazione palliativa sono scelte clinicamente, eticamente e giuridicamente differenti.
  • Il caso avvenuto in Lombardia il 25 agosto 2026 non ha modificato i requisiti nazionali: rappresenta un’applicazione del quadro esistente con organizzazione integrale della fase attuativa da parte del Servizio sanitario regionale.
  • In Campania, al 28 agosto 2026, non è in vigore una disciplina regionale organica. Esistono atti organizzativi sui comitati etici, ma nelle fonti ufficiali consultate non è stato individuato un percorso completo e uniforme, con moduli, tempi e un canale unico validi per tutte le ASL. Due proposte di legge regionali sono ancora in esame e non producono effetti giuridici.

Aggiornamento · 28 agosto 2026

Che cosa è accaduto in Lombardia il 25 agosto 2026

Il 25 agosto 2026 Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo avere avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Secondo la ricostruzione pubblicata da RaiNews il 26 agosto 2026, si tratta del primo caso in Lombardia nel quale il Servizio sanitario regionale ha organizzato l’intera fase attuativa, compresi assistenza sanitaria, farmaco, strumentazione e luogo della procedura.

Non è corretto definirlo il primo caso italiano in assoluto. Ricostruzioni pubbliche documentano un precedente in Friuli-Venezia Giulia e altri percorsi, con forme non sempre identiche di intervento del servizio pubblico, in Toscana, Liguria e Piemonte. La precisazione è importante perché “fornitura del farmaco”, “supporto tecnico” e “gestione integrale da parte del SSR” non descrivono necessariamente lo stesso livello di partecipazione istituzionale.

2019La sentenza n. 242 delimita l’area di non punibilità e indica requisiti e garanzie.
2023–2026Sono documentati percorsi in più Regioni, con un diverso grado di coinvolgimento del servizio sanitario pubblico.
24 luglio 2026Le sentenze n. 148 e n. 152 precisano competenze regionali, garanzie e permanenza del requisito del sostegno vitale.
25 agosto 2026Primo caso in Lombardia con gestione integrale della fase attuativa da parte del SSR.

Che cosa cambia davvero

Il caso ha rilievo organizzativo e pubblico, ma non crea una nuova legge nazionale, non estende l’accesso a persone prive dei requisiti e non modifica la distinzione tra suicidio medicalmente assistito, eutanasia, rifiuto dei trattamenti e sedazione palliativa. La verifica resta affidata a una struttura pubblica del Servizio sanitario, con il parere del comitato etico competente.

Che cosa non cambia in Campania

Un percorso realizzato in Lombardia non produce automaticamente un protocollo valido in Campania. Restano applicabili il quadro statale e costituzionale e gli atti organizzativi regionali già descritti in questa guida; nelle fonti ufficiali consultate non risulta ancora un percorso campano completo e uniforme per tutte le ASL.

Per approfondire gli aspetti clinici collegati può leggere le guide sulla capacità decisionale, sulla sedazione palliativa, sui bisogni di cure palliative e su che cosa sono le cure palliative.

Le parole contano: che cosa stiamo descrivendo

Usare termini precisi non è una formalità. Serve a non confondere decisioni che hanno finalità, soggetti, presupposti e conseguenze differenti.

Suicidio medicalmente assistito
Che cosa lo caratterizzaLa persona, dopo le verifiche previste, compie personalmente l’atto finale che determina la morte.
Distinzione essenzialeNon coincide con eutanasia, sedazione palliativa o rifiuto o interruzione di uno o più trattamenti.
Eutanasia
Che cosa la caratterizzaL’atto finale che causa la morte è compiuto da un altro soggetto, su richiesta della persona.
Distinzione essenzialeL’eterosomministrazione resta fuori dall’area di non punibilità tracciata dalla sentenza n. 242/2019.
Rifiuto o interruzione di un trattamento
Che cosa lo caratterizzaSi rispetta il diritto della persona a non iniziare o a sospendere un trattamento sanitario.
Distinzione essenzialeLa morte deriva dal decorso della patologia dopo la rinuncia al trattamento; non è corretto chiamarla “eutanasia passiva”.
Sedazione palliativa
Che cosa la caratterizzaSi riduce in modo monitorato e proporzionato lo stato di coscienza per alleviare una sofferenza refrattaria.
Distinzione essenzialeLa finalità è il sollievo, non provocare la morte; può essere lieve o profonda, intermittente o continua.
Cure palliative
Che cosa le caratterizzaCura attiva e globale dei sintomi e dei bisogni psicologici, sociali, relazionali e spirituali.
Distinzione essenzialeNon mirano né ad accelerare né a ritardare intenzionalmente la morte e possono iniziare precocemente.

Qual è oggi il quadro giuridico italiano

Il punto di partenza rimane l’articolo 580 del Codice penale, che disciplina l’istigazione o l’aiuto al suicidio. Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità in una parte circoscritta: non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito, formatosi autonomamente e liberamente, di una persona che presenti tutte le condizioni individuate dalla Corte e quando siano rispettate le garanzie procedurali richieste.

Non si tratta quindi di una generale liberalizzazione dell’aiuto al suicidio né di un diritto indiscriminato a ottenere la morte. Si tratta di una area delimitata di non punibilità, costruita dalla giurisprudenza costituzionale nell’attesa di un intervento organico del Parlamento.

Alla data di aggiornamento di questa guida, il disegno di legge S.104 e i disegni connessi, rinviati dall’Aula alle Commissioni riunite il 3 giugno 2026, risultano ancora in esame. Il nuovo testo esaminato in Commissione nel luglio 2026 non è una legge. Per questo le sentenze della Corte costituzionale, insieme alle leggi già vigenti sul consenso informato e sulle cure palliative, restano essenziali per comprendere il quadro applicabile.

I quattro requisiti sostanziali sono cumulativi

Secondo la sentenza n. 242/2019, la persona deve trovarsi contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

  1. Patologia irreversibile. La condizione clinica non deve essere suscettibile di guarigione secondo le conoscenze disponibili.
  2. Sofferenze fisiche o psicologiche ritenute assolutamente intollerabili. La sofferenza va compresa nella sua dimensione soggettiva, ma anche valutata clinicamente, esplorando sintomi, bisogni e possibilità realistiche di cura e sostegno.
  3. Dipendenza da un trattamento di sostegno vitale. È il requisito che, più di altri, ha richiesto successive precisazioni della Corte costituzionale.
  4. Capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. La volontà deve essere personale e informata; il proposito deve essersi formato autonomamente e liberamente, in assenza di indebite pressioni, ed essere riferito a quella specifica decisione.

Questi requisiti non possono essere verificati da una semplice dichiarazione privata né da un singolo colloquio informale. La procedura richiede l’intervento del Servizio sanitario pubblico e il parere del comitato etico competente.

È necessario essere “terminali”?

La formula giuridica non utilizza, come requisito autonomo, l’espressione generica “malato terminale”. Richiede invece la presenza congiunta delle quattro condizioni indicate. Una prognosi infausta o una sopravvivenza attesa breve, da sole, non sostituiscono il requisito del trattamento di sostegno vitale.

La sentenza n. 152 del 2026 ha confermato la permanenza di questo requisito. La Corte ha osservato che il legislatore potrebbe compiere scelte differenti, predisponendo adeguate garanzie, ma che un ampliamento non è oggi imposto dalla Costituzione.

Che cosa può essere un trattamento di sostegno vitale

Il trattamento di sostegno vitale non coincide soltanto con un ventilatore o con la nutrizione e idratazione artificiali. La sentenza n. 135 del 2024 ha chiarito che possono rientrare nella nozione anche procedure sanitarie normalmente compiute da personale sanitario o da caregiver, quando siano necessarie ad assicurare funzioni vitali e la loro omissione determinerebbe prevedibilmente la morte in un tempo breve. La Corte cita, a titolo esemplificativo, interventi manuali o assistenziali indispensabili per funzioni organiche essenziali.

Non è necessario che la persona inizi un trattamento per poi interromperlo. La sentenza n. 66 del 2025 ha precisato che il requisito può ricorrere anche quando il sostegno vitale sia clinicamente indicato come necessario ma venga rifiutato fin dall’inizio, in esercizio del diritto riconosciuto dalla legge n. 219/2017.

Al contrario, la dipendenza continuativa dall’assistenza di altre persone, considerata in modo generico, non è automaticamente equivalente a un trattamento di sostegno vitale. La valutazione deve essere concreta e medico-legale, riferita alle funzioni vitali e alle conseguenze prevedibili dell’omissione.

Quali garanzie procedurali sono necessarie

La Corte costituzionale ha collegato la non punibilità alle procedure e alle garanzie della legge n. 219 del 2017, adattate alla specificità della situazione. In termini generali, occorrono:

  • una richiesta personale, libera, consapevole e inequivoca, adeguatamente documentata;
  • informazioni comprensibili sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle alternative cliniche, assistenziali e palliative;
  • la verifica dei quattro requisiti da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale;
  • il concreto coinvolgimento in un percorso di cure palliative, qualificato dalla Corte come prerequisito: l’offerta, l’accessibilità, l’eventuale rifiuto e l’adeguatezza dell’informazione devono essere documentati, senza imporre trattamenti contro la volontà della persona;
  • il parere preventivo del comitato etico territorialmente competente;
  • il controllo che le modalità prospettate rispettino la dignità della persona, evitino abusi e riducano sofferenze non necessarie;
  • la possibilità di comunicare la volontà anche attraverso strumenti e supporti adeguati in presenza di disabilità motorie, sensoriali o comunicative;
  • la conferma, fino al momento rilevante, della persistenza della volontà informata e dell’assenza di pressioni indebite.

La richiesta resta personale. La sentenza n. 204 del 2025 ha ribadito che non può essere formulata al posto della persona da un delegato, fermo restando il dovere di predisporre ogni supporto ragionevole affinché chi ha difficoltà comunicative possa esprimersi direttamente.

Che cosa deve fare il Servizio sanitario e che cosa non può essere imposto al medico

Il Servizio sanitario pubblico ha il compito di verificare le condizioni, assicurare il percorso valutativo e, quando l’esito sia positivo, rendere effettive le prestazioni dovute nel perimetro indicato dalla Corte costituzionale. Le sentenze n. 132 del 2025, n. 204/2025 e n. 148 del 2026 hanno progressivamente precisato che la tutela non può esaurirsi in una verifica astratta: comprende, nei casi riconosciuti, la disponibilità dei dispositivi idonei e l’assistenza sanitaria necessaria nel rispetto delle garanzie stabilite.

Questo non significa che ogni medico sia obbligato a prestare materialmente l’aiuto o a prendere parte alla fase esecutiva. Fin dalla sentenza n. 242/2019 la Corte ha escluso un simile dovere individuale, lasciando spazio alla libertà di coscienza. Restano fermi i doveri ordinari di cura, informazione, non abbandono e continuità assistenziale, oltre agli obblighi organizzativi del Servizio sanitario. L’organizzazione pubblica deve evitare che la libertà del singolo renda impossibile ottenere la valutazione prevista.

Eutanasia e suicidio medicalmente assistito non sono sinonimi

La distinzione riguarda chi compie l’atto finale che causa la morte.

Nel suicidio medicalmente assistito è la persona interessata a compiere tale atto, dopo le verifiche richieste. Nell’eutanasia l’atto finale è compiuto da un altro soggetto. La sentenza n. 132/2025 ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni riguardanti l’eterosomministrazione; non ne è quindi derivato alcun ampliamento dell’area di non punibilità. La stessa pronuncia ha riconosciuto, per la persona che abbia superato positivamente le verifiche, il diritto all’accompagnamento del Servizio sanitario, compresi il reperimento dei dispositivi idonei eventualmente esistenti e l’ausilio al loro impiego.

Usare i termini come se fossero intercambiabili genera confusione e può alterare il significato delle decisioni cliniche. Anche l’espressione “eutanasia passiva” è impropria: il rifiuto di un trattamento è esercizio del diritto al consenso informato e lascia che la morte derivi dalla patologia di base.

Rifiutare o interrompere un trattamento è un diritto distinto

La legge n. 219/2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, salvo i casi previsti dalla legge. Ogni persona capace può rifiutare o revocare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento; sono espressamente considerati trattamenti sanitari anche la nutrizione e l’idratazione artificiali.

Il medico deve rispettare la volontà della persona e continuare ad assicurare assistenza, controllo dei sintomi e sostegno. Il rifiuto non interrompe la relazione di cura e non giustifica l’abbandono. Quando la sospensione di un trattamento può provocare sofferenza, devono essere garantite cure palliative appropriate.

Sedazione palliativa: finalità e criteri sono differenti

La sedazione palliativa consiste nella riduzione monitorata e proporzionata dello stato di coscienza allo scopo di alleviare una sofferenza causata da sintomi refrattari. La sofferenza è refrattaria quando è vissuta come intollerabile dalla persona e gli interventi ragionevolmente disponibili sono giudicati inefficaci, eccessivamente gravosi oppure incapaci di agire in un tempo clinicamente accettabile.

La sedazione può avere intensità e durata diverse. La profondità va titolata al livello minimo necessario per ottenere sollievo: non si ricerca automaticamente l’incoscienza. La sedazione non sostituisce l’analgesia e gli altri trattamenti sintomatici, che proseguono secondo necessità. Nutrizione e idratazione artificiali sono decisioni distinte, da valutare separatamente in base a consenso, proporzionalità e obiettivi di cura.

La sedazione palliativa profonda e continua è una modalità specifica prevista dalla legge n. 219/2017, in associazione con la terapia del dolore, nelle situazioni di prognosi infausta a breve termine o di imminenza della morte e in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari. La decisione richiede un consenso documentato; in caso di incapacità si applicano le forme di rappresentanza e le volontà precedentemente espresse riconosciute dalla legge n. 219/2017.

La differenza rispetto al suicidio medicalmente assistito non dipende soltanto dall’esito temporale, ma da finalità, indicazione clinica, proporzionalità e atto compiuto. Nella sedazione l’obiettivo è alleviare una sofferenza refrattaria, non causare la morte. Nei contesti studiati, ricerche prevalentemente osservazionali e riferite a persone con tumore in fase terminale non hanno rilevato un’associazione tra sedazione correttamente indicata e minore sopravvivenza. Questi dati, sintetizzati da Maltoni e collaboratori, non autorizzano affermazioni assolute per ogni contesto clinico.

DAT e pianificazione condivisa delle cure

Le disposizioni anticipate di trattamento, o DAT, permettono a una persona maggiorenne e capace di esprimere in anticipo le proprie volontà sui trattamenti sanitari per il caso di una futura incapacità. La pianificazione condivisa delle cure consente invece di costruire con l’équipe un percorso coerente con i valori e le preferenze della persona in presenza di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da evoluzione inarrestabile.

Le DAT possono riguardare il consenso o il rifiuto di trattamenti e l’indicazione di un fiduciario. Non costituiscono, da sole, una richiesta o un’autorizzazione al suicidio medicalmente assistito. La procedura delineata dalla Corte richiede una volontà personale, attuale, libera e consapevole, oltre alla verifica pubblica delle condizioni.

Come ascoltare e valutare una richiesta senza giudicarla

Una richiesta di morte medicalmente assistita non va banalizzata, contrastata con formule automatiche né immediatamente interpretata come prova di un disturbo psichiatrico. Allo stesso tempo non può essere registrata come una preferenza isolata, senza comprendere il contesto nel quale nasce.

Le dimensioni seguenti descrivono una buona pratica clinica: non aggiungono, modificano o sostituiscono i requisiti giuridici. Una valutazione individuale può esplorare almeno questi nove ambiti.

1. Sicurezza immediata

Occorre distinguere una domanda sul fine vita da una situazione nella quale la persona abbia pensieri autolesivi attuali, un piano imminente o non riesca a restare al sicuro. In quest’ultimo caso la protezione e la valutazione urgente hanno priorità.

2. Significato della richiesta

Le parole “voglio morire” possono esprimere fenomeni differenti: dolore o altri sintomi non controllati, paura della fase futura, perdita di autonomia, timore di essere un peso, bisogno di controllo, solitudine, protesta, stanchezza o un’intenzione persistente. Il compito clinico è comprendere, non presumere.

3. Sofferenza globale

La sofferenza non coincide con il solo dolore fisico. Possono contribuire dispnea, nausea, debolezza, dipendenza, perdita di ruoli, isolamento, conflitti familiari, preoccupazioni economiche, sofferenza psicologica, esistenziale o spirituale. Ogni dimensione merita una risposta specifica.

4. Fattori potenzialmente reversibili

Delirium, depressione, ansia, psicosi, disturbi cognitivi, effetti indesiderati dei trattamenti, comunicazione insufficiente e sintomi non controllati possono influenzare la richiesta. Devono essere valutati e, con il consenso della persona salvo le emergenze disciplinate dalla legge, devono essere offerti interventi appropriati. Una diagnosi di depressione, tuttavia, non equivale automaticamente a incapacità decisionale, così come la sofferenza emotiva non rende di per sé invalida una scelta.

5. Capacità decisionale specifica

La capacità va valutata rispetto a quella decisione e in quel momento: possibilità di comunicare una scelta, comprendere le informazioni, applicarle alla propria situazione e ragionare tra alternative e conseguenze. Deficit motori, sensoriali o del linguaggio richiedono supporti comunicativi; non devono essere confusi con incapacità.

6. Volontarietà e assenza di pressioni

La valutazione deve esplorare coercizione esplicita o implicita, abuso, pressioni familiari, isolamento, povertà, insufficienza dell’assistenza e discriminazione legata alla disabilità o alla dipendenza. La sensazione di essere un peso non può essere trattata come una preferenza autonoma senza indagarne le radici relazionali e sociali.

7. Accesso reale alle alternative

Non basta annotare che cure palliative, assistenza domiciliare o supporto psicologico e sociale sono stati “proposti”. Occorre verificare se siano concretamente disponibili, tempestivi, comprensibili, adeguati e accettabili per quella persona.

8. Andamento nel tempo

Una richiesta può essere persistente, ambivalente oppure cambiare. La valutazione deve essere longitudinale e documentata. Non è corretto presumere che ogni richiesta scompaia con buone cure; non è corretto neppure considerarla immutabile fin dal primo colloquio.

9. Valutazione multiprofessionale

La complessità richiede il contributo del medico curante, dello specialista della patologia e del palliativista, con competenze psicologiche o psichiatriche quando indicate, oltre agli apporti infermieristici, sociali, bioetici e comunicativi. Il coinvolgimento di più competenze non serve a ostacolare la persona, ma a rendere la valutazione più giusta e completa.

Cure palliative e richiesta di suicidio medicalmente assistito

Le cure palliative e il suicidio medicalmente assistito non hanno la stessa finalità. Le prime cercano di prevenire e alleviare la sofferenza, accompagnando la persona senza accelerare né ritardare intenzionalmente la morte. Nel suicidio medicalmente assistito l’intenzione è anticipare la propria morte entro lo specifico perimetro giuridico descritto.

Il Position Paper della Società Italiana di Cure Palliative del 2026 riconosce tuttavia un ruolo importante alle cure palliative nelle fasi informativa e valutativa: comprendere la sofferenza globale, controllare i sintomi, chiarire le alternative e verificare se l’assistenza proposta sia stata realmente accessibile e di qualità. È un documento tecnico, non una fonte del diritto; dichiara il pluralismo interno e non attribuisce alle cure palliative una posizione morale unica sul suicidio medicalmente assistito.

Le cure palliative sono un diritto e una possibilità concreta, non una prova da imporre o un ostacolo burocratico. Offrirle seriamente non significa presumere che eliminino ogni richiesta. La persona e la famiglia non devono essere abbandonate, qualunque sia l’esito della valutazione. Al tempo stesso, per evitare sovrapposizioni che possano generare timore o sfiducia nelle persone con malattia avanzata o in condizioni di vulnerabilità clinica o sociale, la SICP ritiene opportuno distinguere l’identità e le strutture della rete palliativa dalla fase attuativa del suicidio medicalmente assistito, rispettando la libertà di coscienza dei singoli professionisti.

La questione etica: autonomia, tutela e giustizia

Non esiste una sola domanda etica. Esistono principi che possono entrare in tensione e che meritano di essere esplicitati senza caricature.

  • Autodeterminazione e tutela della vita: quanto peso attribuire alla scelta personale e quali garanzie predisporre quando la decisione è irreversibile.
  • Beneficenza e non maleficenza: che cosa significhi concretamente alleviare la sofferenza e quali limiti debba avere l’azione sanitaria.
  • Dignità: può essere intesa come valore intrinseco di ogni persona, come esperienza soggettiva e come condizione relazionale sostenuta dalle cure e dalla comunità.
  • Vulnerabilità senza paternalismo: proteggere da coercizione, abuso e abbandono senza negare capacità e voce a chi vive con disabilità o dipendenza.
  • Giustizia ed equità: una decisione non è pienamente libera se nasce dall’assenza di cure, assistenza domiciliare, sostegno economico o inclusione sociale.
  • Coscienza professionale e non abbandono: nessun sanitario è riducibile a un esecutore, ma il dissenso del singolo non deve lasciare la persona senza ascolto, informazioni e continuità assistenziale.
  • Famiglia e operatori: una richiesta coinvolge relazioni, lutto anticipatorio e carico emotivo; servono sostegno e spazi di confronto anche per caregiver e professionisti.

Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha rappresentato nel 2019 posizioni differenti, contrarie, favorevoli e intermedie. Non è corretto presentare quel documento come un’approvazione o un rigetto unanime. Il terreno condiviso comprende il rispetto nel dibattito, l’accesso a cure adeguate, un’informazione documentata sulle cure palliative, la formazione dei professionisti e la ricerca.

Che cosa cambia in Campania

Al 28 agosto 2026, in Campania non è in vigore una legge regionale organica sul suicidio medicalmente assistito. Non è però corretto affermare che manchi qualsiasi atto organizzativo regionale: la DGRC n. 597 del 2021 aveva individuato il comitato etico al quale le strutture sanitarie potevano rivolgersi per queste richieste; la DGRC n. 224 del 2023 ha poi riorganizzato i comitati etici territoriali e modificato la precedente deliberazione.

Nelle fonti ufficiali consultate non è stato tuttavia individuato un percorso regionale completo e uniforme, con moduli, tempi, uffici e un canale unico validi per tutte le aziende sanitarie. Per questo il comitato attualmente competente e il percorso amministrativo devono essere verificati con l’ASL territoriale.

Nel registro ufficiale del Consiglio regionale risultano due proposte della XII legislatura ancora all’esame delle Commissioni:

La presenza di una proposta non equivale a una legge approvata. I testi risultano nella sezione ufficiale della V Commissione dedicata ai progetti di legge in esame, non tra le norme vigenti, e non producono al momento effetti giuridici.

In assenza di una disciplina regionale uniforme, si applica direttamente il quadro statale e costituzionale. Una richiesta formale deve essere rivolta alla struttura pubblica del Servizio sanitario competente per territorio, che deve prendere in carico il caso, verificare le condizioni e acquisire il parere del comitato etico competente. Le modalità organizzative possono non essere identiche tra le aziende sanitarie: prima di indicare moduli, uffici o tempi è quindi necessario verificarli sui canali ufficiali dell’ASL interessata.

Una visita privata o una consulenza palliativa possono aiutare a comprendere sintomi, obiettivi di cura, alternative e bisogni assistenziali, ma non autorizzano e non sostituiscono la procedura pubblica prevista.

Regioni e Stato: chi può decidere che cosa

Le sentenze n. 204/2025 e n. 148/2026 hanno chiarito che le Regioni possono organizzare le proprie strutture sanitarie e definire aspetti procedurali di dettaglio di loro competenza. Non possono però modificare, restringere o ampliare autonomamente i requisiti sostanziali della non punibilità, disciplinare principi fondamentali della fase esecutiva, qualificare autonomamente le prestazioni come livelli essenziali o ulteriori di assistenza oppure imporre termini tanto rigidi da impedire gli approfondimenti clinici necessari. Sono ammissibili misure organizzative e termini meramente funzionali a una presa in carico e a una comunicazione dell’esito sollecite.

Una eventuale futura legge della Campania potrebbe quindi disciplinare l’organizzazione del percorso regionale, ma non sostituire con criteri propri quelli stabiliti a livello statale.

Domande frequenti

In Italia il suicidio medicalmente assistito è “legale”?

La risposta più accurata è che l’aiuto al suicidio resta in generale punito dall’articolo 580 del Codice penale, ma non è punibile nella circoscritta area individuata dalla Corte costituzionale, quando ricorrono tutte le condizioni e le garanzie previste. Non esiste ancora una legge organica nazionale.

Il caso lombardo del 25 agosto 2026 ha cambiato i requisiti?

No. Il caso non ha introdotto una nuova legge e non ha modificato i requisiti cumulativi definiti dalla Corte costituzionale. Mostra che, dopo una verifica positiva, il Servizio sanitario regionale può organizzare l’intero percorso attuativo. Il quadro applicabile resta quello costituzionale e statale descritto in questa guida.

È la stessa cosa dell’eutanasia?

No. Nel suicidio medicalmente assistito la persona compie l’atto finale; nell’eutanasia l’atto è compiuto da un altro soggetto. L’eterosomministrazione non rientra nell’area di non punibilità delineata dalla sentenza n. 242/2019.

La sedazione palliativa profonda è una forma di eutanasia?

No. È un intervento clinico rivolto ad alleviare una sofferenza refrattaria mediante una riduzione proporzionata della coscienza. Finalità, indicazione e procedura sono differenti. La legge n. 219/2017 la disciplina nelle condizioni previste e con il consenso della persona.

Occorre avere pochi giorni di vita?

Non esiste un requisito autonomo formulato come “pochi giorni di vita”. Devono però ricorrere insieme patologia irreversibile, sofferenza ritenuta intollerabile, capacità decisionale libera e consapevole e dipendenza da un trattamento di sostegno vitale. Una prognosi breve non sostituisce quest’ultimo requisito.

È obbligatorio accettare un percorso di cure palliative?

Le cure palliative devono essere illustrate, concretamente disponibili e integrate nella valutazione. La Corte costituzionale qualifica il coinvolgimento in questo percorso come prerequisito. Ciò non consente di imporre trattamenti senza consenso: la persona conserva il diritto di rifiutarli ai sensi della legge n. 219/2017. Offerta, accessibilità, eventuale rifiuto e adeguatezza dell’informazione devono essere documentati nel percorso pubblico di verifica.

Un familiare o un fiduciario può presentare la richiesta al posto della persona?

No. La richiesta deve essere personale. Quando la persona ha difficoltà motorie, sensoriali o comunicative, devono essere utilizzati supporti adeguati affinché possa esprimere direttamente la propria volontà.

Le DAT autorizzano il suicidio medicalmente assistito?

No. Le DAT riguardano il consenso o il rifiuto di trattamenti per una futura condizione di incapacità. Non sostituiscono la richiesta personale e attuale né le verifiche previste dalla Corte costituzionale.

Un medico può essere obbligato a partecipare?

Nessun medico è individualmente obbligato a prestare materialmente l’aiuto o a prendere parte alla fase esecutiva. Restano fermi i doveri ordinari di cura, informazione, non abbandono e continuità assistenziale, nonché gli obblighi organizzativi del Servizio sanitario, che deve garantire la presa in carico.

Che cosa deve fare una persona residente in Campania?

In Campania esistono atti organizzativi sui comitati etici: la DGRC n. 597/2021 aveva individuato il comitato competente e la DGRC n. 224/2023 ha successivamente riorganizzato i comitati etici territoriali. Nelle fonti ufficiali consultate al 21 agosto 2026 non è stato però individuato un percorso regionale completo e uniforme, con moduli, tempi e un unico canale validi per tutte le ASL. La richiesta viene normalmente presentata formalmente all’ASL territorialmente competente, chiedendo conferma scritta dell’ufficio e del comitato responsabili. Un professionista privato non può sostituirsi alla verifica pubblica.

Che cosa accade se la verifica è negativa?

L’esito deve essere motivato e riferito ai requisiti e agli elementi valutati. Un diniego può essere contestato in sede giudiziaria. L’individuazione del giudice, il rito e le misure richiedibili dipendono però dal caso concreto e devono essere valutati con assistenza legale qualificata; questa guida non è una consulenza giuridica.

Una richiesta sul fine vita significa sempre depressione o emergenza suicidaria?

No. Desiderio di anticipare la morte, richiesta formale di suicidio medicalmente assistito, accettazione della morte imminente e crisi suicidaria acuta sono fenomeni distinti, anche se talvolta possono sovrapporsi. Occorre una valutazione rispettosa e competente. Se vi è un rischio immediato di autolesione, la priorità è la sicurezza: 112, 118 o Pronto soccorso.

Che cosa può offrire una valutazione palliativa

Una valutazione palliativa può aiutare a:

  • comprendere e trattare dolore e altri sintomi;
  • esplorare obiettivi, paure e priorità della persona;
  • valutare bisogni psicologici, relazionali, sociali e spirituali;
  • discutere proporzionalità dei trattamenti, consenso informato e pianificazione condivisa;
  • orientare verso servizi territoriali, assistenza domiciliare e sostegno ai caregiver;
  • garantire continuità e non abbandono.

Non può sostituire la procedura pubblica di verifica per il suicidio medicalmente assistito e non deve essere presentata come canale per ottenerne l’autorizzazione.

Limiti di questa guida

Il quadro è in evoluzione: nuove leggi, sentenze o atti regionali possono modificare procedure e interpretazioni. Questa pagina offre informazioni generali aggiornate alla data indicata; non stabilisce se una singola persona possieda i requisiti e non sostituisce una valutazione clinica, medico-legale o giuridica individuale.

L’articolo evita intenzionalmente dettagli su sostanze, dosi e modalità tecniche dell’atto. Tali elementi non sono necessari per informare il pubblico e potrebbero essere impropri o pericolosi fuori da un percorso istituzionale.

Fonti normative e scientifiche principali

Normativa e giurisprudenza

  1. Legge 15 marzo 2010, n. 38 — accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
  2. Legge 22 dicembre 2017, n. 219 — consenso informato, rifiuto dei trattamenti, DAT, pianificazione condivisa e sedazione palliativa.
  3. Corte costituzionale, sentenza n. 242/2019 — condizioni e garanzie della circoscritta area di non punibilità.
  4. Corte costituzionale, sentenza n. 135/2024 — precisazioni sulla nozione di trattamento di sostegno vitale.
  5. Corte costituzionale, sentenza n. 66/2025 — conferma del requisito e richiamo all’effettività delle reti assistenziali e palliative.
  6. Corte costituzionale, sentenza n. 132/2025 — inammissibilità delle questioni sull’eterosomministrazione e precisazioni sull’accompagnamento del Servizio sanitario.
  7. Corte costituzionale, sentenza n. 204/2025 — limiti e competenze della disciplina regionale.
  8. Corte costituzionale, sentenza n. 148/2026 — organizzazione regionale, garanzie e persistenza della volontà.
  9. Corte costituzionale, sentenza n. 152/2026 — conferma del requisito del trattamento di sostegno vitale.
  10. Senato della Repubblica, scheda del disegno di legge S.104 e scheda S.1597 — iter parlamentare ancora in corso alla data di revisione.
  11. Consiglio regionale della Campania, progetti in esame della V Commissione — stato ufficiale delle proposte regionali.
  12. ASL Napoli 3 Sud, deliberazione n. 1017/2022, Regolamento CECS, articolo 46 — applicazione della DGRC n. 597/2021 alle richieste di suicidio medicalmente assistito.
  13. Regione Campania, atti attuativi della DGRC n. 224/2023 — riorganizzazione dei comitati etici territoriali e modifica della DGRC n. 597/2021.

Cure palliative, clinica ed etica

  1. Società Italiana di Cure Palliative, Position Paper 2026 — rapporto tra cure palliative e richiesta di suicidio medicalmente assistito.
  2. Gristina, Cure palliative e suicidio medicalmente assistito: i rischi di un conflitto assiologico, Recenti Progressi in Medicina, luglio-agosto 2026 — contributo sul rapporto tra identità delle cure palliative e suicidio medicalmente assistito.
  3. Comitato Nazionale per la Bioetica, Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, 2019.
  4. Comitato Nazionale per la Bioetica, Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte.
  5. European Association for Palliative Care, framework sulla sedazione palliativa, 2024.
  6. Maltoni et al., Palliative Sedation in End-of-Life Care and Survival, Journal of Clinical Oncology — revisione sistematica, con limiti osservazionali.
  7. World Health Organization, Preventing suicide: a resource for media professionals, update 2023 — criteri prudenziali adattati alla comunicazione pubblica.

Trasparenza editoriale

Informazioni editoriali

A cura del Dr. Francesco Paolo De Lucia
Medico – Chirurgo, perfezionato in Medicina e Cure Palliative – Terapia del Dolore.

Prima pubblicazione: 18 ottobre 2024. Revisione sostanziale e revisione giuridico-sanitaria esterna completate il 21 agosto 2026. Aggiornamento informativo sul caso lombardo e verifica delle fonti completati il 28 agosto 2026.

Documento storico allegato alla prima versione dell’articolo (PDF).

Il contenuto sarà riesaminato periodicamente e prima della scadenza programmata in caso di legge nazionale, nuova sentenza costituzionale, legge regionale campana o protocollo regionale ufficiale.

Informazione e sicurezza

Queste informazioni non sostituiscono una valutazione medica. In caso di grave emergenza improvvisa e in assenza di un diverso piano palliativo condiviso, contatti il servizio di emergenza.

Un primo orientamento

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È possibile chiedere un primo orientamento su sintomi, decisioni di cura e accesso alle cure palliative. Questo contatto non autorizza, non organizza e non attua il suicidio medicalmente assistito. Nel primo messaggio non invii dati sanitari non necessari.

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